Abusi nel Parco della Rimembranza: variante “illegittima”, un inizio che deve preoccupare

Una variante (illegittima) per salvare l’abusiva lottizzazione commerciale  del parco della rimembranza.   La prima determinazione urbanistica della giunta comunale. Un inizio che deve preoccupare.

1. La disposizione di regolamerimembranzanto urbanistico – edilizio che la giunta vuole  modificare (art. 13.21) non è che l’applicazione di una prescrizione – vincolante per la pianificazione comunale – della legge regionale. L’Allegato alla legge 20 del 2000 (“contenuti della pianificazione”) detta infatti le regole di conservazione del sistema insediativo storico e nei centri storici (la cui perimetrazione è definita dal piano strutturale) non ammette – art. A-7, comma 3 – l’aumento delle volumetrie preesistenti e pone perciò il divieto di edificare “le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati a usi urbani e collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici”.  Prescrizioni testualmente riprese dallo stesso RUE nel precedente art.13.2, comma 9.  Solo una specifica previsione di PSC può, “per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati”, consentire l’attuazione di “specifici interventi in deroga ai principi” di salvaguardia, come dispone lo stesso art. A-7, comma 4, dell’Allegato alla legge regionale 20/2000.

2 . L’ art. 13.21 oggetto della variante parla di “ville, giardini e parchi di notevole interesse” e il comma 2 dello stesso articolo con il divieto di “inserimento di edifici in elevazione” si riferisce innanzitutto ai due parchi (gli unici e pubblici) che il PSC ha compreso nel perimetro del centro storico, i giardini ducali e il parco della rimembranza e perciò ha automaticamente assoggettato alla corrispondente disciplina di tutela dettata dall’allegato alla legge 20/2000. Il divieto di edificazione è stato palesemente violato dalla passata giunta con il piano di riqualificazione commerciale del “parco delle mura” (identificazione in contrasto con la toponomastica ufficiale che registra quel luogo urbano quale “parco della rimembranza”) concepito come una vera e propria lottizzazione, con tanto di opere di urbanizzazione, perciò abusiva pur se promossa dal proprietario Comune di Modena titolare anche della potestà urbanistica. Un abuso urbanistico – edilizio che ha indotto l’autorità giudiziaria al sequestro dei manufatti – chioschi in costruzione contro quel divieto. Un divieto che solo una specifica previsione di PSC, mirata puntualmente sul luogo e  per motivi di interesse pubblico,  può valere a superare. Non certo la variante che si vuole introdurre con un nuovo comma nel contesto, che dice il contrario, di una norma di RUE. Una variante  perciò palesemente illegittima, del tutto inidonea a quello scopo.

3. Questo comma 2-bis infilato nell’art. 13.21 si propone scopertamente di liberare dal divieto di edifici in elevazione i chioschi progettati entro il parco della rimembranza, come ben spiega il comunicato diffuso lo scorso 16 luglio dall’ufficio stampa del Comune. E appunto i chioschi nel breve testo del comma in variante sono indicati innanzitutto quali “manufatti di servizio” ritenuti “necessari alla pubblica sicurezza e alla migliore fruizione del bene da parte dell’intera comunità”. Espressione questa di una inammissibile genericità che consentirebbe ogni attività non solo commerciale aperta alla partecipazione del pubblico e che neppure pone alcun limite quantitativo all’inserimento di simili “servizi” (apprendiamo dallo stesso comunicato stampa  che i cinque chioschi – ma complessi multipli dell’elemento compositivo di base -, programmati intanto dalla  giunta per l’anno in corso, occuperanno una superficie più che doppia di quella dei chioschi preesistenti). Per di più la variante non detta i criteri obbiettivi delle modalità di intervento, per rimettersi, con sorprendente rinuncia all’esercizio della autonoma potestà urbanistica – edilizia,  alle autorizzazioni della soprintendenza per i beni architettonici, alle determinazioni cioè che una istituzione estranea alla amministrazione comunale  andrà a prendere in concreto sui singoli interventi. Si fa dunque affidamento, non si può dire quanto prudente, sulla attitudine di ampia indulgenza dimostrata di recente da quell’ufficio per i chioschi cementizi, ma severamente stigmatizzata dai giudici che ne hanno disposto il sequestro. La titolare dello stesso ufficio in recenti dichiarazioni alla stampa ha ribadito,  è vero,  il proposito di esercitare  il proprio potere – se si tratta del parco della rimembranza – contro le regole del restauro dettate dal codice dei beni culturali. Converrebbe al riguardo considerare però che gli uffici della soprintendenza sono soggetti a normali e spesso ravvicinati avvicendamenti.

4. Se infine si dice che la proposta variante è dettata dalla esigenza di adeguamento alla disciplina di POC, si sappiano almeno leggere le schede di “zona elementare”. Il parco della rimembranza è per distinte parti compreso in diverse (quattro) zone elementari  e si dovrà allora con sorpresa (anche di chi ha proposto la variante?) constatare che per l’area 05 della zona elementare 3022 e per l’area 03 della zona elementare 3021 (in pratica la porzione del parco compresa tra il prolungamento di via Selmi e la via Contri di attraversamento) il POC non prevede la destinazione C1 (pubblici esercizi di  somministrazione di alimenti e bevande) e dunque nella centrale e maggior parte del parco della rimembranza non sono ammessi i chioschi con la destinazione commerciale prevista nel progetto (che oggi si dice ridimensionato) della giunta. Un altro profilo di non considerata illegittimità della intrapresa costruzione dei chioschi  che converrà segnalare alla autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro.

5. La  rinnovata amministrazione comunale intende dunque inaugurare l’esercizio della potestà urbanistica con una determinazione che viola i principi dettati dalla  legge regionale a salvaguardia degli insediamenti urbani storici? Un inizio che molto dovrebbe preoccupare chi abbia a cuore la gestione di città e territorio nello scrupoloso rispetto della legalità: anche in urbanistica un minimo irrinunciabile.

Modena, 21 luglio 2014.

Italia Nostra, sezione di Modena.