Solo in limitata misura vediamo accolte nella redazione di questa conclusiva “bozza” le osservazioni che avevamo motivato con riguardo alla versione presentata nell’aprile ultimo scorso. E dunque il nucleo essenziale di quelle osservazioni rimane pertinente alla attuale discussione del regolamento.
- Sotto un profilo non certo irrilevante il regolamento come da ultimo elaborato, con minime ma essenziali modifiche, depotenzia la potestà normativa autonoma della speciale disciplina, rimettendosi all’esercizio dei normali poteri della amministrazione comunale, sia deprimendo il ruolo del comitato tecnico del sito, sia affidando alla giunta comunale un ampio potere discrezionale non orientato a precisi indirizzi e anche in senso derogatorio di prescrizioni fondate su insuperabili ragioni di tutela del sito. Nella redazione dell’art. 4.1 sono stati soppressi i criteri enunciati nella precedente bozza ai fini della valutazione della compatibilità, con natura e caratteristiche del sito, degli esercizi commerciali e artigianali; nell’art.3, penultimo comma, sono cadute le specifiche prescrizioni sui modi dell’approvvigionamento ai negozi, integralmente rimesse alla ordinanza del sindaco; nell’art. 4.3 le deroghe alle caratteristiche delle installazioni temporanee sono rimesse alla giunta comunale sentito il parere del comitato tecnico del sito, al quale invece la precedente versione affidava la competenza al riguardo; nell’art. 4.4, primo comma, la valutazione di compatibilità dei nuovi insediamenti è rimessa all’ufficio attività economiche su parere né vincolante e neppure obbligatorio (“al bisogno”) del comitato tecnico del sito, così spogliato della competenza che la precedente versione ad esso riconosceva anche con il parere vincolante (invece caduto) sulla conclusiva autorizzazione; secondo la nuova versione del secondo comma dello stesso art. 4.4 non più vincolante, ma soltanto obbligatorio, è il parere del comitato in ordine alle eventuali deroghe, essendo rimessa alla giunta comunale la decisione al riguardo, tenuta ad osservare non le indicazioni del proprio comitato, ma quelle della soprintendenza (della quale è stata sperimentata, specie nei temi più recenti, una attitudine di vasta indulgenza). Insomma nella gestione del sito alla giunta comunale è riservata la prevalenza (in ragione di esigenze di opportunità amministrativa) sulle valutazioni tecniche garantite dalla speciale composizione per competenze di merito del “comitato”del sito. Mentre (art.5.5) rimane – inaccettabile – il potere discrezionale della giunta comunale, non orientato ad alcun obbiettivo criterio, di derogare ad ogni disposizione del regolamento (su parere non vincolante del comitato tecnico): una “valvola” che rischia di compromettere il complessivo impianto del regolamento, vanificandone la stessa ragion d’essere.
- Constatiamo che è stata accolta la nostra osservazione sull’adottato criterio – astrattamente geometrico – di delimitazione della zona 4, non più dunque misurata nel raggio di 150 metri ma fatta ragionevolmente coincidere con “tutta l’area del centro storico”. Non ha quindi ragione di essere confermato il secondo periodo dell’ultimo capoverso dell’art. 1.2 che presuppone l’originario ma superato criterio di delimitazione “geometrica”.
- Per quanto attiene alle disposizioni del regolamento rimaste invariate, alle quali si rivolgevano le nostre osservazioni del 20 marzo 2014, converrà qui testualmente riprendere i rilievi allora motivati. “ L’art. 2.2 in tema di “interventi su edifici”, richiama, sì, la disciplina del PRG, ma sembra poi ammettere opere di “trasformazione edilizia” che certamente non corrispondono alla prevista modalità di intervento per “restauro scientifico” e infatti nell’ultimo comma introduce una regola che ha obbiettivamente valore limitativo delle invece vincolanti prescrizioni conservative. Per dissipare il timore che il “regolamento” attenui il rigore della comune tutela urbanistica del centro storico si sopprima l’ultimo comma dell’art.2.2 L’art.3.2 introduce le attese interdizioni all’accesso veicolare, se non in funzione di servizio; e doverose limitazioni nelle aree di rispetto allargato. E se del “regolamento” si voglia rafforzare il ruolo di innovazione rispetto agli assetti esistenti, non possono essere taciuti, ma avviati a soluzione, i persistenti nodi critici, pur se su di essi immediatamente questo strumento non ha il potere di intervenire. Vogliamo dire innanzitutto della mortificazione di Piazza Duomo che “contiene” il prospetto principale della Cattedrale (Portale Maggiore e lastre wiligelmiche: di questa “piazzetta” Brandi diceva “l’astuccio del gioiello”), ma che in effetti piazza non può dirsi, se è ancora il luogo di maggior traffico veicolare per trasporto pubblico, commerciale e privato dell’intero centro storico, con effetti esiziali di vibrazioni sulle pressoché sfiorate strutture del Monumento . Senza dire della rete aerea di cavi di alimentazione dei filobus che interferisce nel quadro visivo della facciata del tempio e si infittisce quasi a costituire una vera e propria tettoia nell’allaccio alla Via Emilia (e siamo dentro le zone 2 e 3!). Sicché il “regolamento”, se non ha il potere di allontanare immediatamente da lì i pesanti veicoli – filobus, indichi un termine entro il quale il trasporto pubblico deve trovare un diverso percorso, mentre già da subito imponga la interdizione del (“limitato”) traffico privato di attraversamento verso la via Emilia, ammesso quindi dall’accesso di Piazzale Risorgimento soltanto a servizio dei residenti di Corso Canalchiaro e vie laterali. Il Titolo 4 dedicato alle “attività commerciali” corrisponde alle esigenze di qualità della offerta e insieme di contenimento della espansione dei relativi insediamenti negli spazi pubblici (con “attrezzature e installazioni ad uso temporaneo”). Ma efficacia e coerenza applicativa di una tale corretta disciplina rischiano di essere vanificate se l’art 4.3 ammette “scelte differenti” che affida alla libera (dunque incensurabile) discrezione del Comitato tecnico del sito e se l’art.4.4 rimette alla Giunta comunale (dunque a una sede politico – amministrativa) l’abilitazione di “richieste non conformi al Regolamento”. Né in ogni caso la prescritta conformità “alle indicazioni della competente soprintendenza” è sufficiente garanzia, se la discrezione derogatoria non sia vincolata a stringenti enunciate condizioni. Il Titolo 5 è dedicato a “manifestazioni ed eventi ammessi negli spazi aperti” corrispondenti alle storiche monumentali piazze sulle quali si affacciano Torre, Cattedrale, Palazzo municipale e dunque non può che introdurre prescrizioni attuative ed esplicative delle convergenti disposizioni degli articoli 10, comma 4, lettera g) e 20 del “codice dei beni culturali”. E subito appaiono in insuperabile contrasto con il carattere storico e artistico del luogo: 1. le “manifestazioni sportive” (cioè esibizioni o competizioni nell’ambito di specifiche discipline sportive) come strumentale occasione di “promozione del Sito Unesco a livello almeno nazionale” (nostro grassetto), come se il luogo monumentale non contenesse in sé, con i suoi propri valori, la forza di imporsi alla considerazione di ccittadini e stranieri e dovesse ricorrere all’ausilio della rassegna (forse a una simile manifestazione di richiamo fuor dai confini si è pensato) delle autovetture formula 1 della Ferrari vincenti nelle gare degli ultimi anni; come se il “livello almeno nazionale” fosse garanzia di compatibilità con il carattere storico e artistico del sito; 2. le “griglie e friggitrici” che, se “posizionate ad almeno 10 m. di distanza dagli edifici tutelati”, forse non mettono a rischio di fuoco o affumicamento le strutture edili monumentali, ma non per ciò solo rispettano il senso delle piazze del Duomo e della Ghirlandina, dalle quali conviene quindi di allontanare gli “impianti di preparazione di alimenti e bevande” per contenerli nei dedicati spazi chiusi di ristoranti e tavole calde (con beneficio dei visitatori del Sito cihe verosimilmente non gradiscono gli effluvi di fritto e cucina). Bene gli adeguati spazi di rispetto di Duomo e Ghirlandina che nella stessa dimensione si giustificano pure nei riguardi di Palazzo comunale; e perché quello spazio non sia invaso neppure nella fase di istallazione delle “strutture mobili funzionali” sarà opportuno delimitarle preventivamente da apposite insuperabili barriere. 3. Neppure se di “dimensioni ridotte”, il modello di “tensostruttura” si armonizza con il luogo monumentale, mentre in ogni caso in “dimensioni ridotte” debbono contenersi le diverse strutture ammesse così da non costituire un ingombro visivo che interferisca nella percezione del fianco sud del Duomo e delle absidi. Si consideri che le manifestazioni e gli eventi estemporanei ricorrono prevalentemente nelle giornate festive che son quelle dedicate alla visita del turista di fuori che sceglie Modena innanzitutto per la sua Cattedrale. E specie in occasione di tali manifestazioni deve essere intensificato il servizio di vigilanza a tutela della integrità dei monumenti e per interdire l’impiego improprio del protiro della Porta Regia come luogo di sosta protetta e dei leoni stilofori come attrezzatura di gioco per i bambini. Le Manifestazioni esplicitamente “sempre ammesse” dall’art.5.1 sono quelle che corrispondono all’uso proprio e “storico” della Piazza Grande e alla sua irrinunciabile funzione urbana. Già si è detto delle manifestazioni sportive, che crediamo inammissibili pur se abbiano quel richiamo almeno nazionale. Degli “eventi” si fissa il numero massimo di 25 ogni anno e oltre alle fiere tradizionali, tali sono considerati i concerti (non più di cinque), il Festivalfilosofia, la CorriModena e il Mercato mensile dell’antiquariato. Astrattamente compatibile con l’ambiente monumentale quest’ultimo “tipo” di evento (nel conto considerato unico), ma la qualità in concreto della speciale esposizione commerciale, come manifestata e potuta constatare in questo luogo dal momento del trasferimento dalla sua sede dell’anello dell’ex Ippodromo, non può certo dirsi di “antiquariato” in senso merceologico proprio, quanto piuttosto di una disordinata esibizione in vendita (crediamo neppure conforme alle regole di pubblica sicurezza nel mercato dell’usato) di oggetti appena dismessi dall’uso, spesso di scarsissimo valore intrinseco, insomma qualcosa di molto simile a un povero mercatino dell’usato. E dunque crediamo cha la permanenza nel Sito di questo tipo di evento debba essere condizionata a un rigoroso disciplinare opportunamente definita in accordo con le organizzazioni di categoria degli antiquari; e fino ad una tale definizione più appropriata appare al riguardo la precedente sede. Critica pure la compatibilità dei “cinque” concerti che sono, per l’esperienza che ne abbiamo in quel luogo, esibizioni strumentali, per loro natura e speciale qualità, ad elevato amplificato volume di suono e spesso con straordinaria capacità attrattiva di pubblico. Troppo numeroso talvolta, con difficoltà di controllo nel rapporto con i delicati edifici di contenimento a tutela della integrità anche delle superfici. Mentre non è neppure considerato il rischio gravissimo delle vibrazioni sonore sulle fragili strutture architettoniche (pensiamo alle esili colonne dei torricini al culmine delle absidi del Duomo), giacché le limitazioni pur previste al riguardo nell’allegato 5 sono calcolate e poste esclusivamente a (doverosa) mitigazione del disturbo alla quiete dei residenti. Non abbiamo a questo proposito compreso, nel rapporto con tale allegato, la portata della prima espressione dell’art. 5.3 che attribuisce alla amministrazione comunale la facoltà di autorizzare per le manifestazioni rumorose all’interno del Sito “il superamento dei vigenti limiti di rumorosità ambientale”. Si tratterebbe di una inammissibile condizione deteriore riservata al Sito. E i valori indicati nell’allegato costituiscono già essi stessi una deroga a quei limiti? Se sì, l’intero allegato andrebbe riportato a quei limiti. In ogni caso dovrà essere, con l’impegno delle speciali competenze dedicate, definito in concreto il limite di tolleranza di volume e intensità dei suoni delle architetture di Duomo e Ghirlandina nel rapporto con gli spazi aperti in cui sono contenuti. Ma sappiamo poi che non è praticabile alcuna prevenzione specifica contro lo sforamento estemporaneo delle soglie, il cui rispetto è dunque in concreto sempre illusorio. Insomma i concerti cui il regolamento allude sono eventi per i quali sembrano più appropriati altri luoghi pubblici, non necessariamente compresi nel centro storico, di cui la città ha ampia disponibilità. Né Infine può dirsi che i 25 eventi previsti occupino uno spazio di tempo nell’arco annuale compatibile con l’ordinario e più proprio uso urbano della piazza. Se si considera che il mercato mensile dell’antiquariato e il Festivalfilosofia sono messi nel conto come unica manifestazione, i giorni effettivamente occupati in funzione di tutti gli eventi ammessi si moltiplicano in ragione delle preventive opere, spesso complesse, di istallazione e successive di smontaggio e costituiscono una insostenibilmente protratta sottrazione del Sito al suo proprio ruolo di fruizione culturale come patrimonio dell’umanità”.
- Prendiamo atto con soddisfazione del proposito della amministrazione comunale, manifestato in sede responsabile nell’incontro dello scorso 12 gennaio, di allontanare dalla Piazza Grande le manifestazioni di concerto ad elevato volume di suono e a grande partecipazione di pubblico, per orientarle nel vasto spazio aperto del “Novi Park”. Crediamo quindi che questo impegno debba essere formalmente registrato in una norma transitoria del regolamento che fissi un breve adeguato termine per l’adempimento di quell’impegno.
- Una conclusiva osservazione sul modo in cui è formulato l’art. 6.1 che detta le norme di comportamento e che, oltre a riprendere condotte di grave lesione della integrità fisica dei luoghi che trovano severe sanzioni nel codice penale e nel codice dei beni culturali (e per le quali quindi irrisoria sarebbe la sanzione amministrativa prevista nell’ultimo comma), più utilmente prevede specifiche condotte che sfuggono a quelle più gravi sanzioni, come, può aggiungersi, l’impiego per il gioco dei bambini dei leoni stilofori dei protiri delle porte del Duomo e approcci indebiti con le mani ai rilievi scultorei della stessa cattedrale. Modena, 20 gennaio 2015.
Il direttivo di Italia Nostra, sezione di Modena.
Il presidente
Giovanni Losavio.