Siamo in “ambito specializzato per attività produttive” e sono “aree di rilievo comunale” quelle considerate nella zona elementare n.392 che registra un consistente e consolidato insediamento residenziale contornato da aree nelle quali è stata data attuazione alla previsione di tipiche attività produttive. La vigente disciplina di zona elementare pone rigorosi limiti di contenimento a queste attività per assicurare il doveroso equilibrio con la contigua presenza abitativa. Il nuovo progetto di Polo Logistico con la costruzione di esorbitanti volumi supera quei limiti e con l’innovativo servizio alla impresa di grande distribuzione travolge l’equilibrio definito tra le diverse funzioni. E infatti si è dato avvio al procedimento in conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico. Ma la variante si legittima se è diretta a soddisfare un riconoscibile interesse pubblico, prevalente su quello che presiede alla vigente disciplina di piano che nella specifica zona realizza l’armonizzazione delle due distinte funzioni in aree di rilievo comunale. Dichiaratamente il Polo Logistico ha rilievo funzionale che supera la dimensione comunale per soddisfare l’esigenza di distribuzione entro il più ampio orizzonte regionale. La variante contrasta dunque con l’obbiettivo rilievo nel contesto urbano dell’area di intervento, vanifica l’interesse pubblico che presiede alla razionale/equilibrata disciplina della zona e così sacrifica irreparabilmente le condizioni di abitabilità del contiguo insediamento residenziale. Basti considerare l’incremento nella movimentazione dei mezzi di trasporto che esige entro la stessa zona una nuova infrastruttura di viabilità (con invasione dell’area verde). La vasta edificazione prevista nelle aree già Conad ed ex Civ&Civ supera ampiamente nel complessivo volume l’indice di 3 mc/mq e l’altezza di 25 metri e dunque il procedimento avviato per abilitare l’intervento diretto si pone in aperta violazione della disposizione della legge urbanistica dello Stato che per le costruzioni di così elevate dimensioni richiede la “previa approvazione di apposito piano particolareggiato”, necessario per assicurare la compatibilità dell’intervento in rapporto al contesto urbano. E si tratta di disposizione (art.41quinquies, comma 6, della legge 1150/1942, come modificata dalla legge ponte 765/1967) fatta espressamente salva dal testo unico dell’edilizia (art. 136 d.lgs.378/2001). Insomma un intervento nel merito urbanistico irrazionale, perseguito attraverso un procedimento illegittimo: questi i motivati rilievi critici che Italia Nostra intende far giungere alla Conferenza di servizi convocata per la conclusiva determinazione al riguardo.
Modena, 5 gennaio 2022.
Italia Nostra, sezione di Modena.